Statuto

Statuto

COSTITUZIONE — DENOMINAZIONE
Articolo 1

È costituita, nel rispetto del codice civile e della legge n. 383/2000, l'associazione di promozione sociale, senza finalità di lucro, apolitica ed apartitica, denominata "A.I.R. – Associazione Italiana di Riprotesizzazione".

SEDE — DURATA — SCIOGLIMENTO
Articolo 2

L'Associazione ha sede legale a Firenze, presso il CTO, Clinica Ortopedica, Via Largo Palagi, 1.
Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede legale, non ché istituire, trasferire e sopprimere, sedi secondarie.

Articolo 3

L'Associazione ha durata indeterminata e può essere sciolta per decisione dell'Assemblea degli Associati in una riunione indetta a tal fine dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4

I fondi a disposizione dell'Associazione al momento dello scioglimento saranno devoluti a favore di altra Associazione con finalità di utilità sociale analoga, su scelta del Consiglio Direttivo.

SCOPI ASSOCIATIVI
Articolo 5

L'Associazione intende rappresentare, per la riprotesizzazione articolare interna, un "forum" multidisciplinare e multiprofessionale di idee e di esperienze per il progresso delle scienze di ortopedia e traumatologia, e per una loro applicazione pratica e, per la società civile, uno stabile riferimento per la conoscenza, lo sviluppo e l'organizzazione dell'attività delle problematiche di riprotesizzazione articolare.
L'Associazione riconosce nella riprotesizzazione l'elemento unificante degli aspetti formativi, professionali e di ricerca per l'identificazione, lo studio e la valutazione medica dei meccanismi, cause, modalità e dell'entità delle alterazioni che si verificano nel corso dei problemi che portano alle riprotesizzazioni articolari.
L'Associazione ravvisa la pratica professionale della riprotesizzazione nell'attività che si esercita nei laboratori clinici universitari, ospedalieri e privati.

In funzione degli indicati obiettivi l'Associazione si prefigge lo scopo di svolgere l'attività di utilità sociale, a favore degli associati e dei terzi, anche mediante:

  • Lo svolgimento di tutte le attività sperimentali connesse con le scienze biomediche e cliniche;
  • L'elaborazione di linee guida, anche in collaborazione con altre entità scientifiche riconosciute;
  • La promozione di studi e di ricerche scientifiche finalizzate;
  • Il mantenimento di rapporti di collaborazione con altre società ed organismi scientifici.
A tale ultimo proposito l'Associazione si propone quale finalità la collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni e le Aziende Sanitarie, organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche e private.
Per realizzare i propri scopi l'Associazione si avvale dell'opera dei propri associati, a titolo gratuito, salvo che non ritenga di far luogo a prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, o all'assunzione di lavoratori dipendenti.

Articolo 6

L'Associazione, pur promuovendo i valori professionali dei propri associati, non svolge alcuna attività di tutela sindacale o politica a favore degli associati medesimi, né di tutela dei diritti professionali di una categoria o di una specifica professione.

Articolo 7

L'Associazione propugna la centralità del ruolo del medico specialista in ortopedia e traumatologia, quale soggetto integrato di componenti tecnologiche e professionalità specialistiche, allo scopo di raggiungere la massima appropriatezza, efficienza ed efficacia, nella diagnostica, nella ricerca e nella chirurgia di riprotesizzazione.
Tutti gli associati, nell'ambito delle loro specifiche competenze professionali, hanno compiti di consulenza specialistica nei confronti dei colleghi che operano in ambito clinico sui problemi operativi e diagnostici.
L'Associazione promuove il progresso della disciplina e l'accrescimento culturale degli associati, previa attenta verifica di qualità:

  • con forme di partecipazione all'attività del mondo scientifico, internazionale e nazionale;
  • con la pubblicazione dei risultati delle ricerche e l'accreditamento dei corsi e dei congressi;
  • seguendo un indirizzo pragmatico che vede negli incontri scientifici la sede naturale di esposizione e di discussione dei risultati delle ricerche originali;
  • mettendo a punto e diffondendo gli standard professionali operativi dai quali dipende la “buona pratica” di chirurgia delle riprotesizzazioni;
  • fungendo da organo tecnico di consulenza per i problemi delle riprotesizzazioni nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale, sia a livello centrale che regionale e locale;
  • promuovendo, con programmi annuali, attività educazionali per attrarre i giovani studiosi verso la disciplina e per migliorare la preparazione di quanti professionalmente sono già attivi, ed istituendo premi e borse di studio le cui finalità siano in sintonia con gli scopi dell'Associazione A.I.R.;
  • organizzando corsi, convegni e congressi, sugli aspetti rilevanti dei progressi delle scienze;
  • pubblicando gli atti delle manifestazioni scientifiche su proprie riviste periodiche o su importanti riviste di settore.

PATRIMONIO — RISORSE E MEZZI FINANZIARI
Articolo 8

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e
  • documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  • contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,
  • svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali convegni e sottoscrizioni;
  • eventuali avanzi di esercizio o sopravvenienze di gestione;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione di promozione sociale;
  • finanziamenti per progetti di ricerca finalizzati.
Sono espressamente esclusi i finanziamenti che configurino conflitto di interessi con il S.S.N.
È espressamente escluso che i proventi delle attività associative siano divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE
Articolo 9

Il numero degli associati è illimitato.
L'ammissione all'Associazione non è soggetta ad alcuna limitazione o discriminazione, né alla titolarità di diritti patrimoniali.
Possono far parte dell'Associazione: coloro che svolgono nel campo della specialità ortopedia e traumatologia attività di ricerca, didattiche e professionali a giudizio insindacabile del C.D.

Articolo 10

In funzione della vocazione multidisciplinare e multiprofessionale dell'Associazione e dell'obiettivo di promozione scientifica da attuarsi su piani e con metodologie differenziate, in ambiti Ospedalieri, Universitari e sociali, l'Associazione è composta di Soci Ordinari (art. 11) e Soci Onorari (art. 12), Soci Sostenitori (art. 11).

Articolo 11

I Soci Ordinari dell'Associazione possono essere coloro che lo richiedano, documentando il proprio interesse per i problemi della riprotesizzazione. Questa categoria di Soci è tenuta al pagamento di una quota associativa alla Tesoreria Nazionale ed è in possesso dell'elettorato attivo e passivo per le cariche generali dell'Associazione.
Sono soci sostenitori persone fisiche o soggetti giuridici.
Il privilegio dell'appartenenza all'Associazione diventa effettivo dopo il pagamento della quota di iscrizione e viene mantenuto con il rinnovo annuale mediante versamento della quota associativa annuale.

Articolo 12

L'Associazione si riserva la facoltà di nominare Soci Onorari personaggi eminenti in campo scientifico che hanno illustrato i problemi della riprotesizzazione con l'insegnamento, la professionalità e la ricerca, finalizzata a migliorare la rappresentatività dell'Associazione. La nomina del Socio Onorario compete alla Giunta esecutiva.

ORGANI ASSOCIATIVI E RAPPRESENTANZA
Articolo 13

Sono organi dell'Associazione, con i poteri previsti per ciascuno dei medesimi:

  • il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo;
  • l'Organo di Controllo;
  • il Comitato Scientifico;
  • l'Assemblea dei soci.
I Soci che rivestono cariche associative non sono retribuiti e sono rieleggibili.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è costituito da dieci Membri:

  • Presidente;
  • 1º vice-presidente;
  • 2º vice-presidente;
  • sette Consiglieri, di cui uno Segretario ed uno Tesoriere.
Al Consiglio Direttivo sono invitati, senza diritto di voto, il Past-President ed i membri dell'Organo di Controllo e i membri del comitato scientifico.
Il Segretario è responsabile della struttura organizzativa dell'Associazione.
Il Tesoriere espone in modo formale, almeno una volta all'anno, i dati relativi al conto consuntivo del pregresso esercizio economico-finanziario e quelli relativi al bilancio di previsione per l'esercizio successivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di:
  • redigere il programma annuale dell'Associazione;
  • redigere il conto preventivo ed il conto consuntivo annuale dell'Associazione;
  • nominare e revocare il Comitato Scientifico e le Commissioni Nazionali;
  • attuare le linee della politica associativa ed in particolare interagire con le Società Scientifiche nazionali ed internazionali, con le Università e con il Ministero della Salute;
  • stipulare contratti di lavoro autonomo o di lavoro subordinato con personale dipendente;
  • organizzare manifestazioni culturali nazionali ed internazionali;
  • curare le pubblicazioni ufficiali;
  • coordinare l'attività congressuale e scientifica;
  • conservare un elenco dei Soci e delle rappresentanze societarie;
  • escludere associati qualora si rendano colpevoli di attività lesive del prestigio dell'Associazione;
  • stabilire, di anno in anno, le quote di iscrizione, da versare alla Tesoreria Nazionale, differenziate per i Soci Ordinari, fondatori o sostenitori.

Articolo 15

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti, viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica un biennio e non è rieleggibile per quattro anni.
Il Presidente in carica presiede il Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha i seguenti poteri particolari, indicati in via esemplificativa e non tassativa:

  • nominare i Redattori degli Organi di Comunicazione (Stampa, Portale, ecc.) associativi, dei quali è Direttore Responsabile di diritto;
  • nominare i Responsabili del funzionamento delle commissioni Nazionali per la Formazione Permanente, per i Problemi Professionali, per i Gruppi di Studio e per la Qualità;
  • delegare eventuali rappresentanti dell'Associazione presso istituzioni, enti ed associazioni regionali, nazionali ed internazionali;
  • Nominare i membri del Comitato Scientifico, previo parere del Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Al rinnovo delle cariche, il 1º vice presidente in carica diventa automaticamente presidente ed il 2º vicepresidente diventa 1º vicepresidente. Il Consiglio designa tra i propri componenti le varie cariche e nomina tra i soci i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 17

L'Organo di controllo dell'Associazione partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, ed è costituito dai soci scelti fra i Soci Ordinari o Onorari da nominarsi alla prima assemblea ordinaria dell'Associazione successiva alla costituzione.
Esso è composto da:

  • tre revisori dei conti;
  • tre membri del Collegio dei probiviri.
I Revisori dei Conti verificano la corretta impostazione dei conti consuntivi e preventivi dell'Associazione ed eleggono il proprio Presidente.
Il collegio dei Probiviri dirime controversie tra associati e assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo nella interpretazione di norme e regolamenti interni all'Associazione ed elegge il proprio Presidente.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri assume le funzioni di Presidente dell'Associazione nell'eventuale periodo di vacanza degli Organi Statutari.

Articolo 18

Il Comitato ha prevalentemente funzioni di consulenza scientifica per la formazione permanente e la ricerca.
È composto da personalità di grande valore scientifico anche non iscritte all'Associazione.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo resta in carica per due anni. Alla scadenza sarà rinnovato ogni due anni, salvo il 1º Vicepresidente che diventerà di fatto Presidente dell'Associazione ed il 2º Vice Presidente che ricoprirà nel nuovo Consiglio la carica di 1º Vice Presidente.
Gli otto componenti il Consiglio da rinnovare ogni due anni saranno segnalati dal Consiglio uscente all'Assemblea dei Soci che li voterà durante l'Assemblea dei Soci.
I consiglieri e i componenti del comitato scientifico non possono essere rieletti dopo aver svolto tre mandati.

Articolo 20

L'assemblea dei soci è costituita dal Presidente Nazionale che la presiede, dai componenti del Consiglio Direttivo e dai Soci Ordinari ed Onorari.
Al Consiglio Nazionale sono invitati, senza diritto di voto, i componenti dell'organo di controllo.
Si riunisce una volta all'anno ed ha il compito di:

  • approvare il programma annuale della Associazione;
  • approvare il conto preventivo ed il conto consuntivo annuale;
  • approvare il rinnovo del Consiglio Direttivo ogni due anni.

Articolo 21

I soci che vorranno candidarsi per la carica di Consigliere dovranno notificare la propria candidatura alla Segreteria dell'Associazione sino ad un mese prima del voto.
In assenza di candidature il Consiglio Direttivo indicherà come candidati Consiglieri i Soci che si siano distinti per la partecipazione alla vita associativa od eccellenti per preparazione e cultura.

Articolo 22

Gli organi collegiali si riuniscono su convocazione da parte del Presidente, ed in caso di impossibilità del medesimo, da parte del Segretario.
La convocazione avviene a mezzo di comunicazione scritta inviata con preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data della riunione.

Articolo 23

Le delibere sono validamente assunte con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il presente statuto prescriva maggioranze diverse.
In caso di parità di voti sarà decisivo il voto espresso dal Presidente.

Articolo 24

Nel caso di impedimento o vacanza del Presidente, il Primo Vice-Presidente ne ricopre la carica fino alle nuove elezioni.